Art. 3 · LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

Art. 3

LEGGE 12 novembre 1968, n. 1201

In vigore dal 21 dic 1968
Le competenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di raccordi sono trasferite all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per tutti i raccordi ed allacciamenti diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato.
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