Art. 6 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Art. 6

LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

In vigore dal 14 mag 1968
Gli stanziamenti rispettivamente disposti, per gli anni finanziari 1966, 1967 e 1968, dall'articolo 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, possono essere impiegati, per la parte non utilizzata al 31 dicembre di ciascuno dei detti esercizi, per gli scopi e con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, a successive modificazioni.
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