Art. 5 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Art. 5

LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

In vigore dal 14 mag 1968
Il primo comma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato: "È istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonchè a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato". Le lettere a) e c) del secondo comma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, sono così modificate: "a) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unità esistenti di scarso rendimento, per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potrà, con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna"; "c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento".
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