Art. 21 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Art. 21

LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

In vigore dal 14 mag 1968
Le eventuali somme non impegnate nei singoli anni finanziari possono essere utilizzate negli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - NATALI - REALE - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - TAVIANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE
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