Art. 20
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
In vigore dal 14 mag 1968
Oltre quanto previsto dall', all'onere complessivo di lire 750 milioni riguardante gli stanziamenti previsti dagli della presente legge per gli anni finanziari 1967 e 1968 si provvederà, nello esercizio 1967, per lire 250 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, nell'esercizio 1968, per lire 500 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5381 dello stesso stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle corrispondenti variazioni di bilancio.
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