Art. 14 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Art. 14

LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

In vigore dal 14 mag 1968
L' della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato: "Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge è garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinate natanti stessi, ovvero, quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere e), f) ed h) del precedente , da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi. Per le operazioni di credito di cui alla presente legge gli istituti di credito non potranno chiedere garanzie oltre quelle previste nel precedente comma. I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'istituto finanziatore".
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