Art. 13
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
In vigore dal 14 mag 1968
Le opere e gli acquisti finanziati a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, non potranno fruire di altre agevolazioni creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici a norma di leggi o regolamenti speciali, anche di carattere regionale.
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