Art. 10 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

Art. 10

LEGGE 28 marzo 1968, n. 479

In vigore dal 14 mag 1968
L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall' della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è elevato a lire 50 milioni.
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