Art. 20 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

Art. 20

LEGGE 28 marzo 1968, n. 437

In vigore dal 21 apr 1968
(Completamento delle opere previste dal precedente piano) Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.
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