Art. 20
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
(Completamento delle opere previste dal precedente piano)
Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.
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