Art. 1
LEGGE 28 marzo 1968, n. 437
In vigore dal 21 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Interventi aggiuntivi per la Calabria)
Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1 luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.
All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all' della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.
Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni statali e della cassa per il Mezzogiorno.
Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.
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