Art. 64 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 64

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 14 mar 1991
(Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro
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