Art. 63 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 63

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Riscossione dei contributi. Il collegio riscuote i contributi previsti dagli , lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.
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