Art. 59 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 59

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Decisione del ricorso. La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario. La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dello nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale. La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.
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