Art. 56
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale.
Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.
Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:
a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.
Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.
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