Art. 54
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 14 mar 1991
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonchè in
materia elettorale e disciplinare.
Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti
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Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all', ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.
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