Art. 54 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 54

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 14 mar 1991
Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonchè in materia elettorale e disciplinare. Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nello elenco speciale, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione. Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata. In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti . Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all', ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-54