Art. 50
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio.
L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
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