Art. 44
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Fatti costituenti reato
Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.
Storico versioni
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