Art. 43 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 43

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.
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