Art. 38 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 38

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Sanzioni disciplinari Le sanzioni disciplinari sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni; d) la radiazione.
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