Art. 33
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 14 mar 1991
Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali
Trasferimenti
Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari
.
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
Storico versioni
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