Art. 33 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 33

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 14 mar 1991
Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali Trasferimenti Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari . Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-33