Art. 26 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 26

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 8 mag 2010
Attribuzioni del consiglio nazionale Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti; c) propone la costituzione di nuovi collegi; d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi; e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari; f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi; h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali; i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti. l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali.
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