Art. 10
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 5 mag 1968
Cariche del consiglio
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-10