Art. 10 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 10

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Cariche del consiglio Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.
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