Art. 1
LEGGE 28 marzo 1968, n. 434
In vigore dal 14 mar 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
(Titolo di perito agrario)
1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all', spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4
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