Art. 1 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

Art. 1

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 14 mar 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Titolo di perito agrario) 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all', spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434#art-1