Art. 2 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 407

Art. 2

LEGGE 28 marzo 1968, n. 407

In vigore dal 2 mag 1968
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - PRETI - PIERACCINI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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