Art. 11 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

Art. 11

LEGGE 28 marzo 1968, n. 385

In vigore dal 28 apr 1968
Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI - BO Visto, il Guardasigilli: REALE
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