Art. 4 · LEGGE 28 marzo 1968, n. 382

Art. 4

LEGGE 28 marzo 1968, n. 382

In vigore dal 28 apr 1968
Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell' della legge 4 novembre 1963, n. 1464, in contropartita di mutui accordati agli enti concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, di cui al precedente , sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
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