Art. 10
LEGGE 28 marzo 1968, n. 382
In vigore dal 28 apr 1968
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per gli anni finanziari 1967 e 1968, mediante riduzione dei fondi speciali, iscritti per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i suindicati esercizi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI - PRETI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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