Art. 1 · LEGGE 20 marzo 1968, n. 418

Art. 1

LEGGE 20 marzo 1968, n. 418

In vigore dal 4 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'esenzione dall'imposta generale sull'entrata prevista dall' della legge 24 dicembre 1949, n. 941, per gli introiti derivanti dalla vendita del frumento, del granoturco, della segala e delle relative farine, è estesa agli atti economici concernenti il commercio dell'orzo, dell'avena, degli altri cereali minori e relative farine, e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, nonchè dei mangimi integrati contenenti detti prodotti. Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti di cui al comma precedente.
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