Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 11 giu 1968
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico inter nazionale, di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. La disposizione del presente paragrafo avrà effetto per i redditi realizzati a partire dal 10 gennaio 1955. 2. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi registrate in uno degli Stati contraenti ed effettuati da un'impresa di tale Stato contraente sono esenti da tassazione nell'altro Stato contraente. Conseguentemente, l'Accordo tra la Grecia e l'Italia firmato ad Atene il 15 gennaio 1932, concernente l'esenzione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi, non avrà efficacia per ogni anno in cui sarà in vigore la presente Convenzione.
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