Convenzione
Art. 7
7 / 28In vigore dal 11 giu 1968
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attività, l'imposta sugli utili della impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-7