Convenzione
Art. 3
3 / 28In vigore dal 11 giu 1968
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano il Regno di Grecia oppure la Repubblica italiana, come il contesto richiede;
(b) il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi, aventi o no la personalità giuridica;
(c) il termine "società" designa gli Enti con personalità giuridica o gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
(d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da in residente dell'altro Stato contraente;
(e) l'espressione "Autorità competente" designa:
1. per quanto concerne il Regno di Grecia il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato;
2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
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