Art. 27
Convenzione

Art. 27

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In vigore dal 11 giu 1968
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Atene non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) in ordine alle imposte sul reddito prelevate alla fonte, per il reddito pagabile a partire dal 10 gennaio 1964, (b) in ordine alle altre imposte sul reddito, per il reddito, realizzato a partire dal 10 gennaio 1964, salvo che la Convenzione non disponga diversamente.
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