Convenzione
Art. 26
26 / 28In vigore dal 11 giu 1968
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;654#art-c-26