Convenzione
Art. 22
22 / 28In vigore dal 11 giu 1968
Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
(a) Nel caso di un residente nel Regno di Grecia: con riserva delle disposizioni della legge greca afferente all'imposta sul reddito, l'imposta della Repubblica italiana dovuta - per effetto della legge italiana ed in armonia con le disposizioni della presente Convenzione - direttamente o mediante ritenuta sul reddito proveniente da fonte situata nella Repubblica italiana, sarà imputata a credito rispetto all'imposta greca dovuta sullo stesso reddito.
(b) Nel caso di un residente nella Repubblica italiana: la Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito, specificate nell' della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta greca sul reddito (non esente nel Regno di Grecia in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:
I. se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno di Grecia deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sullo stesso reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno di Grecia su tale elemento di reddito è superiore allo ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
II. se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare, dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno di Grecia eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte, per un limitato periodo di tempo - e per gli interessi senza alcun limite - le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta, di cui al paragrafo I (b), o del credito, di cui al paragrafo I (a).
Storico versioni
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