Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 11 giu 1968
1. I professori e gli insegnanti di un istituto di istruzione superiore o per la ricerca scientifica in uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento o per l'espletamento di studi o ricerche - durante un periodo di temporanea residenza non superiore a due anni - presso una università, collegio od altro istituto d'istruzione superiore o di ricerca nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato per tali remunerazioni, a condizione che questo istituto appartenga allo Stato o ad un ente, senza scopo di lucro, di diritto pubblico o privato. 2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale è, oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.
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