Convenzione
Art. 2
2 / 28In vigore dal 11 giu 1968
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono: (a) Per quanto riguarda il Regno di Grecia:
I. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (income tax on natural persons);
II. l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (income tax on legal entities);
III. il contributo per le Assicurazioni in Agricoltura (contribution for Agricultural Insurance) ed ogni altra imposta sul reddito, addizionale o contributo, che sia applicabile sul territorio del Regno di Grecia;
(qui di seguito indicate quali "imposte greche").
(b) Per quanto concerne la Repubblica italiana:
I. l'imposta sul reddito dei terreni;
II. l'imposta sul reddito dei fabbricati;
III. l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
IV. l'imposta sui redditi agrari;
V. l'imposta complementare progressiva sul reddito;
VI. l'imposta sulle società per la parte applicata sul reddito e non sul patrimonio;
VII. le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito);
(qui di seguito indicate quali "imposte italiane").
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche intervenute nelle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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