Allegato
Art. XXVI
26 / 27In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXVI
1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sono o vengano a trovarsi nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno degli Stati contraenti;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno degli Stati contraenti.
3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati contraenti ha nell'altro Stato contraente non può essere in quest'altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.
La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati contraenti di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni o riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno degli Stati contraenti, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad una tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o più onerosi di quelli a cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulla società prelevata in conformità della legislazione italiana.
6. Ai fini del presente articolo il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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