Art. XXIX
Allegato

Art. XXIX

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXIX La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per le vie diplomatiche non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare ed in tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia: a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito, pagabile a decorrere dal 11 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta; b) in ordine alle altre imposte sul reddito: (i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche); (ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (societa); c) in ordine alle imposte sul patrimonio: (i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (persone fisiche); (ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta (societa). In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare il 10 marzo 1966 nelle lingue italiana, danese ed inglese, avendo i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo Inglese. Per il Governo del Regno di Danimarca Per HAEKKERUP Per il Governo della Repubblica italiana Luciano CONTI
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