Art. XXIV
Allegato

Art. XXIV

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXIV 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti. 2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo I possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di: a) adottare provvedimenti amministrativi che siano in contrasto con le disposizioni legali o la prassi amministrativa di detto Stato; b) fornire particolari non ottenibili secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente. 3. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali.
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