Art. XXIII
Allegato

Art. XXIII

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXIII Si conviene che: a) la Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio salvo che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate le imposte danesi su reddito o sul patrimonio (non esenti da imposta in Danimarca in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente: (i) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Danimarca deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Danimarca su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (ii) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Danimarca eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (iii) Per quanto concerne le imposte sul patrimonio, la Repubblica italiana deve dedurre dalla propria imposta sul patrimonio l'imposta sul patrimonio pagata in Danimarca sul medesimo elemento di patrimonio. L'ammontare della detrazione non può, tuttavia eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile allo elemento di patrimonio posseduto in Danimarca nella proporzione in cui l'elemento di patrimonio stesso concorre corre alla formazione del patrimonio complessivo. b) La Danimarca nel determinare le proprie imposte sul reddito e sul patrimonio, specificate nell'articolo I della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o società può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito o di patrimonio, salvo che espresse disposizioni dello presente Convenzione stabiliscano diversamente tuttavia la Danimarca deve accordare: (i) la deduzione dall'imposta sul reddito così calcolata di un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Italia; (ii) la deduzione dall'imposta sul patrimonio così calcolata di un ammontare uguale alla imposta sul patrimonio pagata in Italia. Tuttavia, la deduzione non dovrà in entrambi i casi superare, rispettivamente, quella parte di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio, così come risulta prima di operare la deduzione stessa che si riferisce al reddito fluente dall'Italia od al capitale quivi posseduto, secondo il caso.
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