Art. XVIII
Allegato

Art. XVIII

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XXVIII 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma il più presto possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, le disposizioni della Convenzione avranno effetto: a) in ordine alle imposte sul reddito trattenute alla fonte, per il reddito pagabile a decorrere dal 1 gennaio 1962; b) in ordine alle altre imposte sul reddito: (i) per il reddito realizzato a decorrere dal 1 gennaio 1962 (persone fisiche); (ii) per il reddito afferente all'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 1 gennaio 1962 (societa); c) in ordine alle imposte sul patrimonio: (i) per il patrimonio posseduto alla fine dell'anno solare 1962 (persone fisiche); (ii) per il patrimonio posseduto alla fine dell'esercizio sociale che inizia il, o dopo il 10 gennaio 1962 (societa).
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