Art. XIV
Allegato

Art. XIV

14 / 27
In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XIV 1. Salve le disposizioni degli articoli XY e XVI, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo I, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati contraenti riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non eccedano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente nell'altro Stato, e c) le remunerazioni non sono dedotte dagli utili di una stabile organizzazione o di una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti ad attività svolte a bordo di navi e di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della Direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-a-xiv