Art. XII
Allegato

Art. XII

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo XII 1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione di beni mobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente. 2. Le disposizioni del paragrafo I non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa e se: a) i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure b) l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi, i maggiori realizzi sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione.
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