Art. VIII
Allegato

Art. VIII

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo VIII 1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato 2. Tuttavia, lo Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, ha il diritto di sottoporre a tassazione tali dividendi secondo la propria legislazione, ma l'aliquota dell'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi. Le Autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazioni di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale i dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In questo caso i dividendi sono tassabili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una società residente di uno degli Stati contraenti ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti di detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti; sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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