Art. II
Allegato

Art. II

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In vigore dal 8 giu 1968
Articolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) Il termine "Danimarca" designa il Regno di Danimarca incluse le Isole Faroe e la Groenlandia. b) Il termine "Italia" designa la Repubblica italiana. c) Le espressioni "uno degli Stati contraenti" e "l'altro Stato contraente" designano la Danimarca o l'Italia, come il contesto richiede. d) Il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta danese, come il contesto richiede. e) Il termine "persona" comprende le persone fisiche e tutti gli Enti collettivi aventi o no la personalità giuridica. f) Il termine "società" designa gli Enti con personalità giuridica e gli Enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale. g) Il termine "residente" di uno degli Stati contraenti designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è ivi soggetta ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo. h) Le espressioni "residente di uno degli Stati contraenti" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona che è residente della Danimarca od una persona che è residente dell'Italia, come il contesto richiede. i) Le espressioni "impresa di uno degli Stati contraenti" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno degli Stati contraenti ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente. j) (i) L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui la impresa esercita in tutto od in parte la sua attività. (ii) Costituiscono in particolare stabili organizzazioni: (aa) una sede di direzione; (bb) una succursale; (cc) un ufficio; (dd) un'officina; (ee) un laboratorio; (ff) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; (gg) un cantiere di costruzione o montaggio di cui durata oltrepassi i 12 mesi. (iii) Non si considera che esista una "stabile organizzazione" se: (aa) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; (bb) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (cc) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (dd) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (ee) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano per l'impresa carattere preparatorio o ausiliare. (iv) Una persona che agisca in uno degli Stati contraenti, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo (v) - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta impresa sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. (v) Non si considera che un'impresa di uno degli Stati contraenti abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa effettui operazioni commerciali in quest'altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. (vi) Il fatto che una società residente di uno degli Stati contraenti controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione, oppure no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. k) L'espressione "Autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette; (ii) per quanto concerne la Danimarca, il Ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in uno degli Stati contraenti, le espressioni non altrimenti definite nella Convenzione stessa hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
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