Allegato
Art. I
1 / 27In vigore dal 8 giu 1968
ALLEGATO
Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Il Governo italiano ed il Governo danese, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio comnplessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:
a) per quanto concerne la Danimarca:
(i) le "ordinary income taxes to the State" (imposte erariali ordinarie sul reddito),
(ii) la "capital tax to the State" (imposta erariale sul patrimonio),
(iii) le "communal income taxes" (imposte comunali sul reddito),
(iv) il "national pension and invalidity insurance contribution" (contributo nazionale assicurativo di pensione ed invalidita),
(v) la "sailors tax" (imposta per i marinai),
(vi) la "special income tax" (imposta speciale sul reddito),
(vii) la "Church tax" (imposta a favore della Chiesa),
(Qui di seguito indicate come "imposte danesi").
b) Per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito dei terreni,
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati,
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
(iv) l'imposta sui redditi agrari,
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito,
(vi) l'imposta sulle società,
(vii) l'imposta sulle obbligazioni,
(viii) le imposte regionali, provinciali comunali e camerali sul reddito.
(Qui di seguito indicate quali "imposte italiane").
4. La presente Convenzione si applica anche alle imposte future di natura identica o analoga che saranno istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.
5. Le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno di comune accordo i dubbi che potrebbero sorgere in ordine alle imposte cui deve applicarsi la presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;649#art-a-i