Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. 29 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Allegato
Art. I ALLEGATO Convenzione tra l'Italia e la Danimarca per evitare le doppie imposizioni e per p Art. II Articolo II 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una Art. III Articolo III La presente Convenzione si applica nei confronti delle persone che sono resid Art. IV Articolo IV 1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 (g) dell'articolo 11, una Art. V Articolo V 1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltant Art. VI Articolo VI Quando: a) un'impresa di uno degli Stati contraenti partecipa, direttamente o Art. VII Articolo VII I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aer Art. VIII Articolo VIII 1. I dividendi pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti Art. IX Articolo IX 1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un resid Art. X Articolo X 1. I canoni (royalties) provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad u Art. XI Articolo XI 1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente Art. XII Articolo XII 1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, i maggiori realizzi in cap Art. XIII Articolo XIII I redditi che un residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'eserciz Art. XIV Articolo XIV 1. Salve le disposizioni degli articoli XY e XVI, gli stipendi, i salari e le Art. XV Articolo XV Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati contraenti o Art. XVI Articolo XVI I compensi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli St Art. XVII Articolo XXVII 1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con modifiche Art. XVIII Articolo XXVIII 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica sar Art. XIX Articolo XIX Le somme che uno studente o apprendista di uno degli Stati contraenti, il qua Art. XX Articolo XX I professori ed insegnanti di uno degli Stati contraenti che ricevono remunera Art. XXI Articolo XXI Gli elementi di reddito non espressamente menzionati negli articoli precedent Art. XXII Articolo XXII 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti ai sensi del paragraf Art. XXIII Articolo XXIII Si conviene che: a) la Repubblica italiana nel determinare le proprie impos Art. XXIV Articolo XXIV 1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informaz Art. XXV Articolo XXV 1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure ad Art. XXVI Articolo XXVI 1. I nazionali di uno degli Stati contraenti non sono soggetti nell'altro St Art. XXIX Articolo XXIX La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360