Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aereo tra l'Italia e lo Zambia sui servizi aerei, concluso a Lusaka il 16 novembre 1966.
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