Art. 4
Protocollo 2Titolo V

Art. 4

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In vigore dal 23 mag 1968
La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica della tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che sia effettuato per rispondere alle necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbia per scopo di alimentare il suo bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-4-2