Art. 3
Protocollo 2Titolo V

Art. 3

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In vigore dal 23 mag 1968
Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione la sua tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-3-2