Protocollo 2›Titolo V
Art. 3
42 / 45In vigore dal 23 mag 1968
Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria comunica al Consiglio di Associazione la sua tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-3-2